Riscossione ICI

L'Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:

dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
dai concessionari di aree demaniali.

Se l'immobile e' posseduto da piu' proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

I soggetti interessati devono presentare una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione e' approvato annualmente con decreto ministeriale.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell'ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perche' ad essa provvedera' l'ufficio presso il quale e' stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie.

Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, e' prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo.

Condizione essenziale affinche' possa essere riconosciuta tale detrazione e' che ci sia identita' tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.

Nel caso in cui vi siano piu' contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprieta' o dalle quote di diritto reale di godimento.

Il Comune, con propria deliberazione, puo':

assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta - a titolo di proprieta' o di usufrutto - da anziani o da disabili che risiedono in istituti di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, purche' la stessa abitazione non risulti locata; assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;

Gli sportelli del CAF ACAI sono a disposizione dei contribuenti anche per la compilazione ed elaborazione delle dichiarazioni di variazione ICI.