Modelli ICRIC-ICLAV-ACCAS

trattasi di autocertificazioni dirette a verificare il diritto all'indennita' di accompagnamento, all'indennita' di frequenza e all'assegno mensile, nonche' delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero e di dimora all'estero per il diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale.

I suddetti modelli arriveranno al contribuente in formato stringa.

Di seguito illustreremo le modalita' operative : fase di acquisizione, verifiche e conservazione della documentazione.

  • 1. acquisizione, previo controllo dell'identita' e della legittimazione dei dichiaranti, delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennita' di accompagnamento e dell'indennita' di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonche' dai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l'erogazione della provvidenza;
  • 2. a) controllo della correttezza del codice fiscale del singolo dichiarante o del tutore o curatore tramite il relativo documento oppure tramite l'interrogazione dell'apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle entrate; acquisizione del codice fiscale; b) verifica e acquisizione dell'attuale residenza sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati;;
  • 3. assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello di dichiarazione di responsabilita' previsto;
  • 4. trasmissione telematica, validamente acquisita dai sistemi informatici dell'INPS, dei dati contenuti nelle dichiarazioni entro il termine di cui al successivo art. 4;
  • 5. verifica della valida acquisizione delle dichiarazioni da parte dei sistemi informatici dell'INPS, gestione delle anomalie e, in caso di reiezione, comunicazione ai dichiaranti dell'esito della verifica medesima;
  • 6. conservazione dei modelli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali.
  • 7. nel caso in cui l'handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma dell'autocertificazione, se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il CAF deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore e il relativo documento d'identita'; 8. nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il CAF deve conservare oltre alla copia del modello di autocertificazione firmato dal dichiarante, il documento d'identita' del dichiarante, il documento d'identita' del delegato e la delega;

Attivita' di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione relativa ai codici fiscali

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante, e' custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di 10 anni, mentre l'altra, parimenti datata, e' consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.
In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, e' consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all'Istituto detto modulo, svolge l'attivita' di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

  • - creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico e' creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'Ente e contiene una oppure piu' di una dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato quindi conservato come previsto dal comma precedente;
  • - conservazione informatica del citato documento, con apposizione della firma digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l'autenticita', l'integrita', l'immodificabilita' e la certezza della data.
  • La documentazione relativa ai codici fiscali consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell'interrogazione dell'apposita banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni): essa e' conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede. Il risultato dell'interrogazione della banca di dati telematica dell'Agenzia delle entrate puo' essere conservato anche come file informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a piu' soggetti. Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell'onere, che incombe su quest'ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma

    Verifiche e penali
    Il soggetto abilitato e' responsabile della verifica di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di prestazioni assistenziali. Il soggetto abilitato risulta responsabile della qualita', della legittimita' e della correttezza delle segnalazioni inviate all'INPS secondo la vigente legislazione civile, penale e contabile. L'INPS si riserva di effettuare, a campione, tutti i controlli sui dati inviati ed acquisiti dal soggetto abilitato per conto del richiedente. Qualora le informazioni relative al richiedente, comunicate dal soggetto abilitato, risultassero non legittime, anche a seguito di falsificazione o manomissione dei documenti probatori, o non corrette l'INPS provvedera' alle opportune variazioni dei propri archivi avviando, altresi', il recupero di eventuali addebiti nonche' le azioni giudiziarie nelle sedi competenti. L'INPS monitorera' il flusso informativo proveniente dal soggetto abilitato che non deve comportare disfunzioni sull'attivita' lavorativa della struttura territoriale competente in termini di rilavorazioni, difettosita' delle segnalazioni etc..