FAQ Frequently Asked Questions


Nucleo Familiare

Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.
Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell’altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e barrando la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Casa di abitazione


ISEE CORRENTE

Sì, come da testo riportato in guida: "Nel caso in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l’ISEE CORRENTE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della presente DSU."

detrazione delle spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le Università non statali

Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in base all’area territoriale e a quella disciplinare. Per l’anno d’imposta 2023, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1577 del 7 dicembre 2023 (G.U. - Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024). Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre, bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio. Per ulteriori informazioni consultare il menzionato decreto ministeriale n. 1577 del 7 dicembre 2023 (G.U. - Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024) disponibile anche sul sito internet del Ministero dell’Università e della ricerca .

nessuna FAQ per questo argomento.

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