FAQ Frequently Asked Questions
Nucleo Familiare
No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli.
Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun
compenso da parte INPS.
Non devono essere inseriti.
Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell’ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun
compenso da parte INPS.
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell’altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e barrando la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso
dall’autorità giudiziaria.
Casa di abitazione
Si, così come avvenuto sino ad oggi dovrà essere inserito il valore del canone annuale alla data di presentazione della DSU.
ISEE CORRENTE
Sì, come da testo riportato in guida:
"Nel caso in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l’ISEE CORRENTE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di presentazione della presente DSU."
detrazione delle spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le Università non statali
Le spese per la frequenza di corsi d’istruzione universitaria presso le università non statali sono
detraibili dall’Irpef dovuta entro un limite stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria in
base all’area territoriale e a quella disciplinare.
Per l’anno d’imposta 2023, gli importi massimi detraibili sono gli stessi stabiliti per gli anni passati e
sono indicati nell’art. 1 del decreto ministeriale n. 1577 del 7 dicembre 2023 (G.U. - Serie Generale
n. 24 del 30 gennaio 2024). Gli importi possono essere detratti anche nel caso di iscrizione ai corsi di
dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello. A questi, inoltre,
bisogna aggiungere la tassa regionale per il diritto allo studio.
Per ulteriori informazioni consultare il menzionato decreto ministeriale n. 1577 del 7 dicembre 2023
(G.U. - Serie Generale n. 24 del 30 gennaio 2024) disponibile anche sul sito internet del Ministero
dell’Università e della ricerca .
nessuna FAQ per questo argomento.
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